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La Natura Pastorale delle Leggi Ecclesiastiche (Studi Cattolici (324) 1988, pp. 83-87)

La Natura Pastorale delle Leggi Ecclesiastiche (Studi Cattolici (324) 1988, pp. 83-87)
[In taluni ambienti cattolici è radicata la tesi secondo cui l'azione pastorale non tollererebbe leggi ne strutture istituzionali, lesive, per l'astrattezza e la generalità della dogmatica giuridica, di quel principio personalistico che così peculiarmente, connota l'insegnamento del Concilio Vaticano II. Alla luce dei documenti conciliari e con frequenti riferimenti al nuovo Codice di diritto canonico Cormac Burke, uditore della Sacra Rota, sviluppa una puntuale confutazione della suddetta posizione concettuale, troppo disinvoltamente incline a enfatizzare la spontaneità e la sperimentazione nell'attività pastorale, e mostra come nella vita della Chiesa le istituzioni e le norme abbiano l'eminente funzione di servire e proteggere la persona, aiutandola a far crescere ogni giorno di più la propria vocazione cristiana]
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Riflessioni sul Canone 1095 (Il Diritto Ecclesiastico 1991 (2-3), 406-427)

Riflessioni sul Canone 1095: Il Diritto Ecclesiastico 1991 (2-3), 406-427
Personalismo o individualismo?

Il "Bonum Coniugum" e il "Bonum Prolis": Fini o Proprieta' del Matrimonio?

Il "Bonum Coniugum" e il "Bonum Prolis": Fini o Proprieta' del Matrimonio? Apollinaris LXII (1990), 559-570
Il canone 1055 del nuovo Codice di Diritto Canonico presenta il matrimonio come indirizzato a due fini, essendo per sua natura ordinato "al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole" [1].

Il contenuto del «Bonum Fidei» (Apollinaris LXIV (1991), 649-666.)

Il contenuto del «Bonum Fidei», Apollinaris LXIV (1991), 649-666.
S. Tommaso insegna che "unitas pertinet ad fidem, sicut indivisio ad sacramentum" [1]. Sembra che queste parole, lette nel contesto del can. 1056 diano consistenza all'opinione che il "bonum fidei" e l'"unitas" siano sinonimi allo stesso modo in cui lo sono l'"indissolubilitas" e il "bonum sacramenti".
Ci si può inoltre domandare se l`espressione "coniugalis fidelitas" sia anch'essa sinonimo o no del "bonum fidei" e dell'"unitas". Il Gasparri sembra sostenga che questi tre termini, considerati teologicamente, esprimano lo stesso concetto: "Unitatem [theologi] dicunt "bonum fidei" seu fidelitatis, quod importat praecipue, ut pars, matrimonio legitime prius non soluto, non praesumat contrahere novum matrimonium, neque cum alia persona rem habeat" [2].

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