Italian, The 'bona' of marriage

Il contenuto del «Bonum Fidei» (Apollinaris LXIV (1991), 649-666.)

            S. Tommaso insegna che "unitas pertinet ad fidem, sicut indivisio ad sacramentum" (In IV Sent., d. 31, q. 1, art. 2 ad 4). Sembra che queste parole, lette nel contesto del can. 1056 diano consistenza all'opinione che il "bonum indissolubilitas" e il "bonum sacramenti".

Il «Bonum Coniugum» e il «Bonum Prolis»: fini o proprietà del matrimonio?": Apollinaris LXII (1990), 559-570

Il canone 1055 del nuovo Codice di Diritto Canonico presenta il matrimonio come indirizzato a due fini, essendo per sua natura ordinato "al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole" ("indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum").

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