Riflessioni sul Canone 1095: Il Diritto Ecclesiastico 1991 (2-3), 406-427
Personalismo o individualismo?
Il "Bonum Coniugum" e il "Bonum Prolis": Fini o Proprieta' del Matrimonio? Apollinaris LXII (1990), 559-570
Il canone 1055 del nuovo Codice di Diritto Canonico presenta il matrimonio come indirizzato a due fini, essendo per sua natura ordinato "al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole" [1].
Il contenuto del «Bonum Fidei», Apollinaris LXIV (1991), 649-666.
S. Tommaso insegna che "unitas pertinet ad fidem, sicut indivisio ad sacramentum" [1]. Sembra che queste parole, lette nel contesto del can. 1056 diano consistenza all'opinione che il "bonum fidei" e l'"unitas" siano sinonimi allo stesso modo in cui lo sono l'"indissolubilitas" e il "bonum sacramenti".
Ci si può inoltre domandare se l`espressione "coniugalis fidelitas" sia anch'essa sinonimo o no del "bonum fidei" e dell'"unitas". Il Gasparri sembra sostenga che questi tre termini, considerati teologicamente, esprimano lo stesso concetto: "Unitatem [theologi] dicunt "bonum fidei" seu fidelitatis, quod importat praecipue, ut pars, matrimonio legitime prius non soluto, non praesumat contrahere novum matrimonium, neque cum alia persona rem habeat" [2].
"Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento". Così recita il canone 1055, § 2 del Codice del 1983 che riproduce letteralmente il canone 1012, § 2 del codice pio-benedettino. Questa riproduzione letterale merita una particolare considerazione se si pensa che nell'arco di 20 anni di lavori codiciali sono state numerose le proposte ed i tentativi di modificare la dizione di questo paragrafo del canone 1012 del vecchio Codice. Il motivo del rigetto delle proposte sembra doversi attribuire al fatto che, seppure gli argomenti pastorali addotti erano meritevoli di attenzione, non apparivano conformi ai più saldi principi teologici (e perciò al solido pensiero giuridico).